La Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 prevede che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla USL territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.
In attuazione di tale principio la nota della Regione Veneto n.13000/20251/50.01 del 26.06.2001 prevede la possibilità di rilasciare Tessera Sanitaria senza medico e per un massimo di 3 mesi non rinnovabili agli Stranieri extracomunitari che abbiamo presentato richiesta di permesso di soggiorno per una delle motivazioni che danno diritto all’iscrizione obbligatoria, diverse da lavoro subordinato e da ricongiungimento familiare. La motivazione del rilascio del Permesso di Soggiorno, se non riportato nel tagliando/prenotazione rilasciato dalla Questura, potrà essere desunta dal visto di ingresso sul passaporto;
La Direttiva del Ministro dell’Interno n. 749 DEL 23.02.2007 prevede che lo straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio qualora:
• abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
• abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
• sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
• sia in possesso dalla ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 43 del 2 agosto 2007 ha previsto che per analogia il principio già applicato per gli stranieri che abbiano richiesto il Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare, il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, e quindi del visto d’ingresso da parte dell’Autorità consolare italiana.
La nota precisa che gli Uffici anagrafe potranno pertanto procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal proposito sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avventa presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, nonché di fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
Gli stranieri che hanno presentato domanda di Permesso di Soggiorno per “lavoro subordinato” o per “ricongiungimento familiare” andranno iscritti, previa presentazione della documentazione richiamata, con il medico attribuendo la scadenza di un anno.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE:
La Dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.
Allo Sportello Amministrativo del Distretto di residenza con la documentazione indicata.