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Iscrizione al SSN cittadini extracomunitari residenti

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

L’art. 34 del T.U. 286/98 ed il relativo art. 42 del Regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni affermano l’obbligo e le modalità dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

a)    stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento;

b)    stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Per l’individuazione dei familiari a carico si deve fare riferimento all’art. 4 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402 convertito nella L. 3 settembre 1982 n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell’assistenza sanitaria, si applichino le disposizioni di cui al T.U. sugli assegni familiari;approvato con D.P.R. 30 maggio 1995, n. 797 e successive modficazioni ed integrazioni. Si ricorda che le disposizioni di cui al suddetto art. 4, del D.L. 402/82, sono definite norme per relationem e quindi i criteri del T.U. 286/98 sopraindicato hanno la sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia o meno l’erogazione al titolare, da parte dell’I.N.P.S., degli assegni familiari.
Nel punto a), dell’art. 34, co. 1, del T.U. 286/98 viene affermato il principio che lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, danno diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato od autonomo o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l’iscrizione obbligatoria
In relazione alla fattispecie dell’iscrizione nelle liste di collocamento, la previsione va aggiornata tenendo conto della intervenuta riforma del mercato del lavoro e del collocamento. L’accezione deve ora intendersi nel senso di straniero che abbia contattato il Centro per l’Impiego per la ricerca attiva di un lavoro, avendo sottoscritto il Patto di Servizio ed il Programma di Azione Individualizzato (PAI).
L’extracomunitario con permesso di soggiorno, rilasciato per una delle motivazioni che danno diritto all’iscrizione obbligatoria, viene iscritto con scadenza pari a quella del permesso di soggiorno stesso.

L’extracomunitario iscritto in quanto svolge una regolare attività di lavoro subordinato od autonomo (ai sensi del punto a), dell’art. 34, co. 1, del T.U. 286/98) viene iscritto con scadenza pari a quella del contratto di lavoro o a quella del permesso di soggiorno, se più breve.

 

ISCRIZIONE FACOLTATIVA AL SSN

Hanno diritto all’iscrizione volontaria, oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall’art. 34 del T.U. 286/98, coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e che non svolgano alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione (con riferimento a quanto visto in materia di iscrizione obbligatoria).
Gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al SSN, estesa anche ai familiari a carico.
L’iscrizione volontaria è consentita solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari, che può chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori.
Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico (non per gli studenti e le persone alla pari,per i quali l’iscrizione è a titolo personale), negli elenchi degli assistibili dell’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio.

Attenzione: non è consentita l’iscrizione volontaria ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, e per motivi turistici.

 

Il CONTRIBUTO PREVISTO ammonta a:

a)    Euro 149,77    per lo studente;

b)    Euro 219,49    per la persona alla pari;

c)    Negli altri casi il 7,50% sui primi 40 milioni36 più il 4% a titolo di contributo di solidarietà da 40 milioni e 1 lira e fino a 100 milioni, con un contributo minimo pari a Euro 387,34.

Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l’iscrizione ha valore costitutivo del diritto all’assicurazione sanitaria, a differenza dell’assicurazione obbligatoria nella quale l’iscrizione ha solamente valore ricognitivo.
Il richiedente il permesso di soggiorno, per il suo ritiro, deve esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.
Nei casi in cui sia consentita l’iscrizione volontaria, l’Azienda U.L.SS., in base alla scheda rilasciata dalla Questura, provvede all’iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione attestante l’iscrizione.
Tale iscrizione esplica peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione all’Azienda U.L.SS. del Permesso di Soggiorno.
L’iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

  • Autocertificazione su apposito modulo debitamente compilata, datata e sottoscritta dall’interessato (si consiglia di compilare il modulo nelle parti di interesse prima dell’accesso allo sportello: questo consentirà di abbreviare ulteriormente i tempi della prestazione)
  • Attestato rilasciato dal Comune attestante l’avvenuta presentazione della domanda di residenza
  • Permesso di soggiorno o Kit postale
  • Codice fiscale o Tessera sanitaria nazionale (quella di plastica azzurra)
  • Eventuale tessera sanitaria regionale dell’ULSS di precedente residenza o dell’ULSS di precedente iscrizione
  • Eventuale tesserino di esenzione dal ticket. dell’ULSS di precedente residenza o dell’ULSS di precedente iscrizione. 

 

INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE:

La Dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.

DOCUMENTAZIONE
MODALITÀ DI EROGAZIONE

Allo Sportello Amministrativo del Distretto di residenza con la documentazione indicata.

 

Ultimo aggiornamento: 23/06/2023