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Home > Chi siamo > Prevenzione > Medicina Legale > Indennizzo danni e complicanze irreversibili

Indennizzo danni e complicanze irreversibili

La Legge 210/92 prevede un indennizzo a chi:

  • abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, dando diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge;
  • risulti contagiato da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
  • presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;
  • riporti danni irreversibili a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
  • abbia riportato danni da vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero;
  • abbia riportato danni da vaccinazioni anche non obbligatorie fatte perché soggetto a rischio operante nelle strutture sanitarie ospedaliere.

DOMANDA DI INDENNIZZO

La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, al Servizio di Medicina Legale. In caso di morte dovrà essere presentata all'ULSS dell'ultima residenza del soggetto danneggiato.

IMPORTANTE: alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento.

Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ULSS di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria nella quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione.

I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

•    3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale; 
•  10 anni, nei casi di infezione da HIV.

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto. Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.a domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, al Servizio di Medicina Legale. In caso di morte dovrà essere presentata all'ULSS dell'ultima residenza del soggetto danneggiato.

 


VISITA

Il Servizio di Medicina Legale si occupa solo dell’istruttoria ed invia tutta la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa che effettua la visita (C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova).

Il verbale di visita viene inviato dalla C.M.O. al Servizio di Medicina Legale che lo inoltra all’Ufficio L. 210/92 dell’ULSS.n. 6 Euganea di Padova che a sua volta comunicherà l’esito della visita all’interessato.

 

E’ possibile fare ricorso avverso il giudizio della C.M.O.

Il ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite l’U.L.SS., in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica con proprio atto, entro 30 giorni, al ricorrente e all’U.L.SS. la decisione adottata. In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può ricorrere al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

 

Domanda di revisione del giudizio

In caso di aggravamento dell’infermità, l’interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento. Per il giudizio sull’aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario. Tale domanda può essere presentata anche dalle persone la cui patologia sia stata inizialmente riconosciuta “non ascrivibile” dalla C.M.O. In questo caso, se il nuovo giudizio risulta favorevole, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di revisione.

 

Domanda per doppia patologia

Coloro che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, abbiano contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti distinti, possono presentare domanda di integrazione dell’indennizzo per doppia patologia.

 

Domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni

Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all’indennizzo (art.2, comma 3, L. 210/92) possono presentare domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni (link) La domanda può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

BENEFICI

I benefici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

1. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art.2, comma 1 e 2, L. 210/92). In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l’indennizzo (art. 6, L. 210/92).

2. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.

3. Importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, corrisposto su specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).

4. Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell’erogazione dell’indennizzo.

5. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.

6. Esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all’indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2023