Ha diritto all’iscrizione al SSN, senza oneri a loro carico, il cittadino comunitario che risulti essere:
– lavoratore dipendente
– lavoratore autonomo
– coniuge di lavoratore (subordinato o autonomo)
– figlio fino ai 21 anni di età di lavoratore (subordinato o autonomo)
– figlio dai 22 anni di età a carico di lavoratore (subordinato o autonomo)
– ascendente diretto (padre, madre, nonno, nonna) a carico di lavoratore (subordinato o autonomo)
– coniuge di cittadino italiano
– titolare di pensione erogata a carico di Istituzione di altro Paese membro della UE, titolare di modello S1 (ex E121); lavoratore distaccato a carico di Istituzione di altro Paese membro della UE, titolare di modello S1
– familiare a carico di lavoratore residente in altro Paese membro della UE, titolare di modello S1 (ex E109)
La qualifica di lavoratore subordinato o autonomo NON PUO’ ESSERE AUTOCERTIFICATA
Lo stato di lavoratore dipendente si dimostra attraverso uno dei seguenti documenti (ne basta soltanto uno):
– ultima busta paga
– ricevuta di versamento di contributi all’INPS
– contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, in caso di nuovo contratto
– comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego
– ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro
– preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.
Lo stato di lavoratore autonomo si dimostra attraverso uno dei seguenti documenti (ne basta soltanto uno):
– certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio
– attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate
– dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale (per i liberi professionisti).
Né il lavoratore né i suoi familiari devono esibire una polizza sanitaria: la copertura delle spese sanitarie è garantita dal SSN
La qualità di familiare NON PUO’ ESSERE AUTOCERTIFICATA
E’ necessario presentare documentazione autentica ,idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.).
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'Impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesta l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesta l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Per disoccupazione involontaria si intende lo stato di disoccupazione in cui si trova il lavoratore per cause non a lui imputabili: scadenza di un contratto a termine, licenziamento da parte dell’azienda (escludendo quindi quello per giusta causa).
Nei casi di diritto alla conservazione del diritto di soggiorno per disoccupazione involontaria, va presentata tra l’altro anche la seguente documentazione:
- certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione, specificando la data e il Centro per l’Impiego di competenza;
- documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
oppure Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione (ai sensi del D.Lgs 30/2007)
oppure Attestato di soggiorno permanente (ai sensi del D.Lgs 30/2007)
INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE:
La Dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.
Recandosi allo Sportello Amministrativo del Distretto di residenza con la documentazione indicata.