Esenzione PARZIALE - esclusivamente per le prestazioni correlate alla patologia accertata e certificata
Hanno diritto a tale esenzione le seguenti categorie:
Invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria;
Invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità;
Invalidi per servizio dalla VI alla VIII categoria;
Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ecc.;
Infortunati sul lavoro od affetti da malattie professionali limitatamente al periodo di infortunio/malattia;
Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L. n.206/2004); vittime “del dovere e categorie equiparate” con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime “del dovere e categorie equiparate” (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del 7/07/2006);
Nel caso delle invalidità di guerra, da lavoro, per servizio, e per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione eccetera, il cittadino dovrebbe portare con sé e presentare al Medico di famiglia o allo Specialista, oltre al tesserino di esenzione, anche copia del verbale di accertamento dell’invalidità da cui risultano le patologie accertate.