L'art. 23 della Legge Finanziaria Regionale n. 2 del 19 febbraio 2007 e della DGR in attuazione n. 2049 del 30 luglio 2007 prevede che:
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono erogati sulla base di un piano terapeutico dui durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile, formulato da un medico di famiglia per i soggetti con certificazione di diagnosi effettuata da uno specialista reumatologico.
3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito rientra nel limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale.
4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 1, comma 28 della legge 123 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” , nonché all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test diagnostici per il monitoraggio della Sindrome di Sjogren:
a) Test di Schirmer
b) Break-Up Time Test di Schimer (BUT);
c) Colorazione vitale;
d) Scialografia;
e) Biopsia delle ghiandole salivari minori;
f) Scintigrafia parotidea;
g) Elettroforesi proteica;
h) Complementemia;
i) Dosaggio degli anticorpi anti-ana.
5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del ticket sanitario.
6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al Decreto L.gs. 31 marzo 1998, n. 109 “definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari a euro 29.000,00.