Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali prevista dall’ articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria deve essere immediatamente denunciata al Sindaco od al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria locale.
Sono tenuti alla denuncia:
• i Medici Veterinari ufficiali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva
• i Medici Veterinari liberi professionisti
• i proprietari ed i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo
• gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta, di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie
La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
Sono tenuti altresì alla denuncia:
• i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria
• i Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché di ogni altro Istituto a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori
• i Direttori degli Istituti zootecnici, dei depositi governativi di incremento ippico, l'Autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio
• le Autorità portuali marittime, i Direttori degli aeroporti civili, i Capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e delle imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali
• i funzionari e le Guardie di pubblica sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, le Guardie Forestali, la Polizia Provinciale e Locale e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali
La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'Ufficio comunale od al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale in modo da comprovarne l'avvenuto recapito e l'Ufficio ricevente, su richiesta del denunciante, è tenuto a rilasciare regolare ricevuta.
In tale denuncia devono essere indicati:
o la natura della malattia accertata o sospetta
o il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti
o l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano
o il numero e l'eventuale recente provenienza
o il numero dei rimanenti animali sospetti o sani
o il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte
o le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.
I Medici Veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.
I Comuni od il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale sono tenuti a fornire gratuitamente ai Medici Veterinari liberi professionisti od a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al Sindaco.
Le denunce verbali devono essere trascritte dal ricevente sui moduli sopraindicati.
Ai proprietari o detentori di animali, a scopo cautelativo e non appena rilevati sintomi sospetti di una malattia, è fatto obbligo:
• isolare gli animali ammalati
• accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti
• non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario ufficiale.