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Centralino
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Tel 0424/888556
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Ospedale di BASSANO
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Home > Come fare per > SSA > Segnalazione sospetto malattia in animali

Segnalazione sospetto malattia in animali

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali prevista dall’ articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria deve essere immediatamente denunciata al Sindaco od al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria locale.

 

Sono tenuti alla denuncia:

• i Medici Veterinari ufficiali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva

• i Medici Veterinari liberi professionisti

• i proprietari ed i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo

• gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta, di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie

 

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

 

Sono tenuti altresì alla denuncia:

• i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria

• i Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché di ogni altro Istituto a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori

• i Direttori degli Istituti zootecnici, dei depositi governativi di incremento ippico, l'Autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio

• le Autorità portuali marittime, i Direttori degli aeroporti civili, i Capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e delle imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali

• i funzionari e le Guardie di pubblica sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, le Guardie Forestali, la Polizia Provinciale e Locale e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'Ufficio comunale od al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale in modo da comprovarne l'avvenuto recapito e l'Ufficio ricevente, su richiesta del denunciante, è tenuto a rilasciare regolare ricevuta.

 

In tale denuncia devono essere indicati:

o la natura della malattia accertata o sospetta

o il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti 

o l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano 

o il numero e l'eventuale recente provenienza 

o il numero dei rimanenti animali sospetti o sani

o il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte

o le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

 

I Medici Veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

 

I Comuni od il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale sono tenuti a fornire gratuitamente ai Medici Veterinari liberi professionisti od a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al Sindaco. 

 

Le denunce verbali devono essere trascritte dal ricevente sui moduli sopraindicati.

 

Ai proprietari o detentori di animali, a scopo cautelativo e non appena rilevati sintomi sospetti di una  malattia, è fatto obbligo:

• isolare gli animali ammalati

• accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti

• non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario ufficiale.

 

MODALITÀ DI ACCESSO
Per sporgere denuncia è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ Azienda sanitaria Locale o presso il Comune competenti territorialmente
A CHI RIVOLGERSI
TEMPI DI ESECUZIONE
La denuncia deve essere fatta nel più breve tempo possibile. 
COSTO
Non è previsto alcun costo.
NORMATIVA
Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320
Ultimo aggiornamento: 23/06/2023