Gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) regolarmente identificati con microchip possono essere movimentati, in entrata e/o in uscita, sia tra Stati Membri dell’Unione Europea che con quelli non aderenti, purchè provvisti obbligatoriamente di un passaporto individuale (documento di identificazione dell’animale da compagnia) rilasciato dai Servizi Veterinari competenti (vedi allegato).
I movimenti degli animali da compagnia possono essere:
• tra stati membri o fra Nazioni della UE e paesi terzi ;
• a carattere commerciale od a seguito di viaggiatori.
Attenzione:
è vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell'Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati nei confronti del virus della rabbia, non identificati e privi di passaporto/certificato sanitario.
Movimentazione non commerciale
1. I cani, gatti e furetti, per loro movimenti a carattere non commerciale tra Stati Membri, devono:
• essere identificati con microchip;
• vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni;
• muniti di passaporto ( o certificazione equivalente) emesso dall’Az. Ulss;
• essere trattati contro pulci, zecche e antielmintici, da non più di 48 e non meno di 24 ore prima della partenza, per movimentazioni verso il Regno Unito e l’Irlanda.
E’ previsto il Certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale che prevedono un numero di animali superiore a 5.
2. I cani, gatti e furetti, per loro movimenti a carattere non commerciale, dai seguenti Stati:
Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, Sant’Elena, Singapore, Stati Uniti d’America, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Città del Vaticano, Wallis e Futuna (Francia)
possono essere introdotti sul territorio della CEE purché:
• siano identificati con microchip;
• siano vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni;
• abbiano passaporto (o certificazione equivalente) emesso dall’Autorità Sanitaria.
Per le movimentazioni verso questi Paesi è indispensabile informarsi presso le Ambasciate/Consolati su eventuali requisiti diversi da quelli previsti dalla CEE.
3. I cani, gatti e furetti, a seguito di viaggiatori, provenienti da Paesi terzi non armonizzati (diversi dai sopra elencati) è necessario che gli animali siano:
• identificati con microchip;
• vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni;
• stati oggetto di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari almeno 0,5 UI/ml con un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 gg dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento;
• accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un Veterinario Ufficiale.
Anche per recarsi in questi Paesi è necessario informarsi presso gli Uffici preposti (Consolati, Ambasciate) su eventuali specifici requisiti richiesti.
4. Per rientrare nei Paesi CEE da Stati extra CEE è necessario che cani, gatti e furetti movimentati a scopo non commerciale, siano:
• identificati con microchip;
• vaccinati contro la rabbia;
• stati oggetto di un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati);
• abbiano il passaporto emesso dalla ASL con registrazione data prelievo, esito e legalizzazione.
Movimentazione commerciale
5. Per le movimentazioni comunitarie (scambi), in relazione ad una attività economica, di cani e gatti è prevista la registrazione e/o convenzione presso l’ UVAC (Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari) competente per territorio.
Il primo destinatario di partite di cani e gatti deve rispettare il fermo di 48 ore prima di un successivo movimento tra operatori economici.
6. Le introduzioni di cani gatti provenienti da Paesi Terzi( importazioni) possono avvenire o al seguito del passeggero o come introduzione a carattere commerciale.
Le verifiche relative alle importazioni di cani e gatti a seguito del passeggero sono effettuate dagli Uffici della Dogana, mentre le verifiche sulle importazioni a carattere commerciale sono di competenza degli Uffici Veterinari (PIF).
L’introduzione di un numero di animali superiore a 5, anche se a seguito del passeggero, è comunque considerata un’importazione a carattere commerciale.
Per essere importati cani e gatti devono:
• essere identificati con microchip;
• vaccinati contro la rabbia da almeno 21 gg;
• se provenienti da Paesi Terzi non armonizzati essere stati oggetto di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari almeno a 0,5 UI/ml con un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 gg dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento;
• essere scortati dal Certificato Sanitario o, se trattasi di un rientro nella UE, dal passaporto: il termine succitato dei tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della comunità.
Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione anticorpale su un animale da compagnia che abbia regolarmente rivaccinato agli intervalli previsti.