La tutela delle lavoratrici madri è regolamentata dal D. Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il decreto prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di 5 mesi (2 prima della data presunta del parto e 3 dopo il parto).
L'astensione anticipata dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatorio, può essere autorizzata nei seguenti casi:
1. in presenza di complicanze della gravidanza
il “modello richiesta maternità anticipata per complicanze" compilato e firmato, assieme a fotocopia della carta di identità ed al certificato rilasciato dal ginecologo deve essere inviato a cura della lavoratrice allo SPISAL preferibilmente via e-mail a spisal@aulss7.veneto.it oppure per posta ordinaria.
Termini di conclusione del procedimento: il provvedimento viene emesso entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta.
2. quando le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni → vedi percorso per lavoro a rischio
La richiesta di astensione anticipata per rischio lavorativo deve pervenire, a cura del datore di lavoro, assieme al certificato medico di gravidanza, alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza (DTL).
Direzione Territoriale del Lavoro - Vicenza - CAP 36100 - Viale del Mercato Nuovo, n. 57 - Tel. 0444 226900 - Email: ITL.Vicenza@ispettorato.gov.it - PEC (Posta certificata): ITL.Vicenza@pec.ispettorato.gov.it
Per informazioni inerenti permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità si rimanda alla pagina web dell'INPS dedicata.