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Maternità e lavoro

La tutela delle lavoratrici madri è regolamentata dal D. Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Il decreto prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di 5 mesi (2 prima della data presunta del parto e 3 dopo il parto). 

L'astensione anticipata dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatorio, può essere autorizzata nei seguenti casi:

1.    in presenza di complicanze della gravidanza 

il “modello richiesta maternità anticipata per complicanze" compilato e firmato, assieme a fotocopia della carta di identità ed al certificato rilasciato dal ginecologo deve essere inviato a cura della lavoratrice allo SPISAL   preferibilmente via e-mail a spisal@aulss7.veneto.it oppure per posta ordinaria.

Termini di conclusione del procedimento: il provvedimento viene emesso entro 7 gg. lavorativi dalla richiesta.

2.    quando  le condizioni  di lavoro sono  pregiudizievoli alla salute  della donna e del bambino e  la  lavoratrice non può essere  spostata ad altre mansioni → vedi percorso per lavoro a rischio
La richiesta di astensione anticipata per rischio lavorativo deve pervenire, a cura del datore di lavoro, assieme al certificato medico di gravidanza, alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza (DTL).

Direzione Territoriale del Lavoro - Vicenza - CAP 36100 - Viale del Mercato Nuovo, n. 57 - Tel. 0444 226900 -  Email: ITL.Vicenza@ispettorato.gov.it - PEC (Posta certificata): ITL.Vicenza@pec.ispettorato.gov.it 

 

Per informazioni inerenti permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità si rimanda alla pagina web dell'INPS dedicata.

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