I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE*, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 1996, ai cittadini con lo stato di emigrato e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
* A.I.R.E. = Anagrafe dei cittadini Italiani residenti all’Estero
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
oppure
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE*, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 1996, ai cittadini con lo stato di emigrato e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
* A.I.R.E. = Anagrafe dei cittadini Italiani residenti all’Estero
Allo Sportello Amministrativo del Distretto di residenza con la documentazione indicata.