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Indennizzo danni e complicanze irreversibili

Data di pubblicazione: 16 marzo 2026

La Legge 210/92 prevede un indennizzo a chi:

  • abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, dando diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge;
  • risulti contagiato da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
  • presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;
  • riporti danni irreversibili a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
  • abbia riportato danni da vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero;
  • abbia riportato danni da vaccinazioni anche non obbligatorie fatte perché soggetto a rischio operante nelle strutture sanitarie ospedaliere.

DOMANDA DI INDENNIZZO

La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, al Servizio di Medicina Legale. In caso di morte dovrà essere presentata all'ULSS dell'ultima residenza del soggetto danneggiato.

IMPORTANTE: alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento.

Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ULSS di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria nella quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione.

I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

•   3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale; 
•  10 anni, nei casi di infezione da HIV.

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto. Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99. La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, al Servizio di Medicina Legale. In caso di morte dovrà essere presentata all'ULSS dell'ultima residenza del soggetto danneggiato.

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Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2026 14:48
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