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ESENZIONI PER PATOLOGIA CRONICA

 

Il Ministero della salute con proprio Decreto (D.M. 329/99 e successive modificazioni ed integrazioni) ha individuato le malattie che possono dare diritto all’esenzione per le prestazioni correlate.

  • Per alcune patologie è stato individuato un elenco tassativo di prestazioni in esenzione.
  • In altri casi si è usata una dizione generica che prevede sia il medico a prescrivere le prestazioni rientranti nel Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In questi ultimi casi non si tratta di una esenzione generale ma sarà il medico prescrittore che dovrà attestare la riconducibilità della prestazione alla patologia indicando nella ricetta il relativo codice di esenzione.

Il diritto all’esenzione per i soggetti affetti da tali malattie deve essere certificato su apposito modulo predisposto dalla Regione del Veneto esclusivamente da Medici Specialisti operanti presso strutture pubbliche.

Il tesserino di esenzione viene rilasciato dall’Azienda ULSS di residenza dell’assistito. Viene rilasciato anche ai residenti presso altre Aziende ULSS domiciliati presso un Comune appartenente alla nostra azienda. In questo caso l’esenzione riporterà la medesima scadenza dell’iscrizione provvisoria.

Come ottenere il tesserino di esenzione

Per ottenere il tesserino di esenzione per patologia è necessario  presentare agli sportelli amministrativi dei Distretti Sanitari di appartenenza :
•    la tessera sanitaria nazionale (quella plastificata con il Codice Fiscale);
•    la tessera sanitaria regionale (quella cartacea);
•    la certificazione   di malattia  redatta  dallo  Specialista di una Struttura Pubblica, redatta sull’apposito modulo regionale

ATTENZIONE

L’esenzione riguarda esclusivamente le prestazioni correlate alla patologia ed elencate nel foglietto allegato al tesserino di esenzione, come sopra evidenziato; che pertanto dovrà essere presentato al MMG o allo Specialista.