Questo sito potrebbe utilizzare anche cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca su "Maggiori dettagli". Chiudendo questo banner e proseguendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.
Maggiori dettagli

Ricorso giudiziale
 

Le diverse fasi dell'iter procedurale

1) Deposito di istanza di accertamento tecnico preventivo: 
Deve essere depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l'istanza di accertamento tecnico preventivo allo scopo di verificare le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta.

 

2) Accertamento tecnico preventivo da parte del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) - Nomina del CTU e conferimento in carico di espletare la visita medica: 
L'accertamento tecnico preventivo è la condizione obbligatoria di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita (cioè rilevata e/o contestata) dall'Avvocato dell'Istituto o rilevata d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

Il giudice, qualora rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato effettuato oppure che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

 

3) Decreto del giudice: 
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

 

4) In assenza di contestazione: 
Il giudice, (salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso), omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio (CTU) provvedendo sulle spese.

Il decreto, una volta omologato, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.

 

5) In caso di contestazione
La parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giornidal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza emessa è inappellabile.

 

Riferimenti normativi:

 

Fonte: sito SuperAbile - INAIL