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Riconoscimento, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 853/2004, di tutti gli stabilimenti del settore alimentare che trattano alimenti di origine animale 

La normativa comunitaria stabilisce che gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possano operare solo se, oltre ai requisiti igienico-sanitari "di base" previsti dal Regolamento CE 852/2004, rispettano anche quelli aggiuntivi fissati dal Regolamento CE 853/2004.

Le imprese quindi che intendono attivare stabilimenti per la produzione di alimenti di origine animale, prima di iniziare l'attività, devono ottenere il riconoscimento del possesso di tali requisiti, che si traduce nell'attribuzione, da parte dei competenti uffici regionali, di un codice identificativo univoco (numero di riconoscimento o bollo sanitario) inserito a cura del Ministero della Salute in speciali elenchi dell'Unione Europea e nell'emissione, da parte del Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale, del relativo decreto di riconoscimento.

 

Il riconoscimento degli stabilimenti consente alle imprese di poter commercializzare all'ingrosso alimenti di origine animale, anche verso altri Paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi.

 

Sono pertanto soggetti a riconoscimento:

a)     gli stabilimenti che trattano i seguenti prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi  del Regolamento (CE) n.853/2004:

Carne degli ungulati domestici

Latte crudo e prodotti lattiero caseari

Carne di pollame e lagomorfi

Uova e ovoprodotti

Carne di selvaggina di allevamento

Cosce di rana e lumache

Carne di selvaggina libera (selvatica)

Grassi fusi di origine animale e ciccioli

Carne macinata (tritata), preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

Stomaci, vesciche e intestini trattati

Prodotti a base di carne

Gelatine

Molluschi bivalvi vivi

Collagene

Prodotti della pesca

 

 

b)     gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a);

c)     i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale. 

 

Sono esclusi dall'obbligo di riconoscimento e devono ottenere la sola registrazione ai sensi del Reg. 852/04 le strutture utilizzate per:

  • il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
  • i depositi frigorifero e i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi Terzi.