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green pass per dipendenti

AVVISO AI DIPENDENTI E A T‘UTTI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA LAVORATIVE, DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

 

In data 22 settembre 2021 e entrato in vigore i1 DL 21 settembre 2021 n. 127, recante misure urgenti per assicurare Io svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Con successivo DPCM del 12.10.2021 sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-l9 da parte del personale.

Si segnala pertanto che, a partire dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, tutto il personale dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19 (cd. green pass).

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, 1a propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso 1’Azienda ULSS7, anche sulla base di contratti esterni. Sono esclusi dall’obbligo del green pass unicamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 de1 4.8.21 (1a cui validità é stata prorogata sino al 30.11.21 dalla circolare n. 43366 del 25.9.21).

Tali soggetti, a] fine di accedere ai luoghi di lavoro, dovranno preventivamente inviare direttamente tramite e-mail al Medico Competente del datore di lavoro di riferimento (manuelascalco@aulss7.veneto.it) idonea certificazione di esenzione in corso di validità. Il possesso del green pass non è oggetto di autocertificazione.

A partire dal 15 ottobre, il datore di lavoro è tenuto ad accertare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate. Per accelerare 1e modalità di accertamento del possesso del green pass, potranno essere installati dei “totem” nei principali punti di accesso aziendali. In presenza dei “totem”, chiunque ò tenuto a scansionare i1 green pass, prima di accedere a1 timbratore. I controlli saranno effettuati a campione dai Direttori/Responsabili delle unita operative di appartenenza / ioro incaricati i quali procederanno con la verifica del possesso del green pass.

I lavoratori che AL MOMENTO DELL’ACCESSO al luogo di lavoro:

  • comunicano ai Direttori/Responsabili delle unita operative di appartenenza/loro incaricati di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o
  • risultano privi della predetta certificazione sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della necessaria certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i lavoratori possono comunicare con anticipo e preferibilmente via mail il mancato possesso del green pass mediante le consuete modalità di comunicazione di una assenza in servizio ai propri responsabili/delegati.

Come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in case di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di mancato possesso del green pass, con un preavviso necessario a soddisfare 1e predette esigenze organizzative.

I lavoratori che effettuano L’ACCESSO ai luoghi di lavoro senza la prevista certificazione sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazionee, comunque, non oltre i131 dicembre 2021, e sarà loro applicata anche la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari stabilite dagli ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni predette si applicano anche nel caso il lavoratore dichiari i1 possesso della predetta certificazione ma non sia in grado di esibirla o nel caso di rifiuto di esibizione della stessa.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti 1a retribuzione nè altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indeterminato comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Non è consentito, in alcun modo, che i1 lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. Il quadro sanzionatorio sopra delineate non esclude, ovviamente, 1e responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui. Si precisa che l’effettuazione dei tamponi ai fini dell’ottenimento del green pass deve avvenire fuori orario di servizio e a carico dei lavoratori stessi.

Si confida nel senso di responsabilità e di diligenza di tutti coloro che a vario titolo operano nell’Azienda ULSS n. 7 e nella piena collaborazione a1 fine di agevolare i controlli ed evitare fraintendimenti e contenziosi

green pass per fornitori

A norma dell'art. 1 del D.L. n. 127 del 21.09.2021, al personale delle Amministrazioni pubbliche e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le stesse, e fatto obbligo, ai fini dell'accesso alle strutture aziendali, di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

II controllo de! rispetto di tale prescrizione e affidato alla Stazione Appaltante congiuntamente al Datore di Lavoro Privato.

Si informa sin d'ora che questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 de! D.L. 127/2021, procederà con controlli anche a campione su tutti i soggetti che accedono per svolgere la propria attività lavorativa presso I 'ULSS 7 Pedemontana.

I delegati alle verifiche potranno, dunque, richiedere la certificazione in questione anche al Vostro personale dipendente. La violazione delle prescrizioni in materia di accesso comporterà l'applicazione delle conseguenze previste dal D.L. n.127 /2021 in capo al singolo lavoratore, fermo restando I' obbligo deIla ditta appaltatrice di assicurare la continuità dell' erogazione de! servizio e della presenza de! personale previsto nella specifica commessa.