Contatti e numeri utili per la Certificazione Verde
Alla email allegare:
- carta d'identità
- tessera sanitaria
- recapito telefonico
- tutta la documentazione utili all'aggiornamento della situazione vaccinale o dell'avvenuta guarigione.
- 800 93.88.00 - numero verde ULSS7 dedicato alle Certificazioni Verdi Covi-19
- 1500 - numero verde Ministero della Salute (per codice attivazione – AUTHCODE).
- 800 91.24.91 – numero verde Ministero della Salute (tutti i giorni 8.00-20.00)
- ulteriori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web.
Si ricorda che il Ministero della Salute ha messo a disposizione della cittadinanza la funzione di generazione autonoma dell'Authcode per il recupero del proprio Green Pass.
E' sufficiente collegarsi a questo link:https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
Codice per l'attivazione - AUTHCODE
Coloro che non hanno ricevuto via SMS il codice per l'attivazione (AUTHCODE), possono richiederlo al numero 1500 fornendo i seguenti dati:
- codice fiscale,
- data dell'evento (es. vaccinazione, tampone negativo, data primo tampone positivo per i guariti),
- indirizzo e-mail e numero di cellulare
In attesa di emissione di Green Pass
Le persone che hanno diritto al Green Pass ma che sono ancora in attesa di ricevere la certificazione possono utilizzare gli appositi documenti cartacei o digitali rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Durata della valida della Certificazione Verde
IL DL n. 5 del 4.2.2022 dispone alcune significative modifiche alla durata della certificazione verde COVID- 19, estendendo senza limiti di tempo la validità del certificato per coloro che si sono sottoposti alla somministrazione della dose booster e per coloro che sono guariti dopo un'infezione contratta a seguito del completamento del ciclo vaccinate primario.
Inoltre con il medesimo provvedimento è stato consentito ai soggetti provenienti da uno Stato estero e in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di accedere a servizi e attività per i quali in Italia è previsto l'obbligo del c.d. "green pass rinforzato" anche qualora siano trascorsi più di sei mesi, previa effettuazione di un test antigenico o molecolare con esito negativo (avente validità rispettivamente di 48 o 72 ore). Tale test non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Tali disposizioni per i soggetti provenienti da uno Stato estero, ai sensi della citata normativa nazionale, sono valide per la vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia. Ne! caso di vaccinazione con vaccino non autorizzato o non riconosciuto come equivalente in Italia, l'accesso a servizi ed attività è possibile solo previa effettuazione di un test antigenico o molecolare con esito negativo (avente validità rispettivamente di 48 o 72 ore).
Geen Pass rilasciati all'estero
Finora 49 paesi (e territori) non appartenenti all'UE hanno aderito al sistema del certificato COVID digitale dell'UE sulla base di decisioni di equivalenza dell'UE. I certificati COVID rilasciati in questi 49 paesi (e territori) sono accettati nell'UE alle stesse condizioni del certificato COVID digitale dell'UE (verificabili dall’applicazione Verifica C19). Analogamente, il certificato COVID digitale dell'UE è accettato da questi 49 paesi.
I Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Bahrein, Benin, Brasile, Capo Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filippine, Isole Fær Øer, Georgia, Giordania, Indonesia, Israele, Islanda, Kosovo*, Libano, Liechtenstein, Madagascar, Malaysia, Moldova, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Repubblica di Corea, San Marino, Seychelles, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Vietnam, Città del Vaticano.
Per i cittadini provenienti dai suddetti Paesi non è necessario richiedere nuovo green pass a rientro.lavoro@aulss7.veneto.it.
Per saperne di più visita la pagina Certificato COVID digitale dell'UE al paragrafo “Riconoscimento reciproco dei certificati COVID da parte dell'UE e di paesi terzi (extra UE)”.
Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.